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CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

La differenza tra Operatori di Rete e Fornitori di Servizi
Chi deve pagarlo e chi no?

Il tributo

Cos'è il CUP? Il Canone Unico Patrimoniale per le TLC

🏛
Onere a favore del Comune
Ogni Comune può chiederlo a chi usa il suolo pubblico per installare infrastrutture fisiche (cavi, condotti, impianti) anche in via mediata
Comune
Chi ha cavi, paga
Si paga se hai fisicamente cavi o condutture nel suolo (via diretta).

Si paga se hai fisicamente posato fibra o minitubi nei cavidotti del concessionario (via mediata).

Si potrebbe essere soggetti al Canone se si dispone di diritti d'uso di un tratto fisico di rete altrui (IRU, dark fiber) così occupando indirettamente il suolo pubblico (via mediata).
Operatore di Rete →
Senza cavi, zero CUP
Nessun cavo fisico nel suolo = nessun presupposto giuridico per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale
Fornitore di Servizi →

Gli ISP che hanno accordi all'ingrosso con gli Operatori di Rete (es. FiberCop, Open Fiber, etc.) per acquistare servizi virtuali (Bitstream, altri servizi attivi equiparabili al Bitstream, servizi di mera rivendita) non affittano nessun cavo: ricevono un servizio completo e non hanno titolo di occupazione sul suolo, neanche in via mediata.

La rete fisica

Differenza tra Operatori di Rete e Fornitori di Servizi

Chi ha cavi
Possiede cavi fisici nel suolo. È titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico.

Es. FiberCop S.p.A., Open Fiber S.p.A.
DEVE pagare il CUP
Chi affitta i cavi
Ottiene in Uso esclusivo un tratto fisico (IRU, dark fiber). Occupa indirettamente il suolo pubblico via mediata.
Potrebbe essere soggetto al CUP
Chi non ha cavi
Usa solo servizi virtuali (bitstream, accesso attivo). Non tocca fisicamente l'infrastruttura. È Fornitore di Servizi puro.
NON paga il CUP

Il principio

Un cavo fisico → molteplici connessioni virtuali

Infografica: la distinzione sulla tassa di occupazione C.U.P. condominio con 8 ISP virtuali, 1 cavo fisico nel suolo, operatori consegnano bit non occupano suolo

Il C.U.P. è dovuto SOLO da chi possiede e posa il cavo fisico sul suolo pubblico, o lo affitta completamente da terzi (IRU). Gli 8 ISP virtuali consegnano bit, non occupano suolo e non devono pagare il C.U.P.

Attenzione

Interpretazioni errate e conseguenze

950,36 € × 7.894 Comuni = 7.502.141,84 €/anno
per ogni fornitore di servizi che volesse venderli in tutta l'Italia
Solo pochi grandi player resteranno
Fine della concorrenza nel mercato internet italiano. Oligopolio inevitabile.
Migliaia di ricorsi per la PA
Contenzioso di massa impossibile da gestire per 7.894 Comuni d'Italia.
🔒
Mercato bloccato
Danno diretto ai consumatori: meno scelta, prezzi più alti, meno innovazione.

L'impatto sociale

La perdita di posti di lavoro

6.000 → 22.000
stima dei posti di lavoro a rischio nel settore ISP virtuale in Italia
📶
ISP virtuali e reseller
Centinaia di piccoli operatori dipendono dal modello bitstream. Senza di loro migliaia di addetti perderebbero il lavoro.
🏙
Indotto locale
Tecnici, commerciali, assistenza clienti, amministrazione: ogni operatore virtuale impiega mediamente 10–50 persone.
Solo i grandi restano
Con 7,5M€/anno di CUP solo i grandi operatori sopravvivono. Fine del mercato concorrenziale.

Giurisprudenza di legittimità

Cass. civ. 11479/2026: cosa dice la Suprema Corte

Cass. civ., 28 aprile 2026, n. 11479

«Un segnale elettrico è un bene mobile (art. 814 c.c.) che per propagarsi ha sempre bisogno di un elemento materiale [...]. Qualsiasi propagazione d'un segnale elettrico all'interno d'una rete a ciò predisposta costituisce dunque un "uso materiale" della rete».

Il principio dell'uso materiale individua due figure distinte
Chi accende la rete
OPERATORE DI RETE
Propaga il segnale con apparati propri (DSLAM, OLT, apparati radio su BTS)
✓ DEVE pagare il CUP
Chi riceve il servizio
FORNITORE DI SERVIZI
Acquista un servizio attivo (Bitstream, Reseller, VULA*): non immette in proprio segnali sul media della rete
✕ NON paga il CUP
L'"uso materiale" della rete è degli apparati che propagano il segnale, non del servizio che lo riceve
La conclusione

La sentenza della Cassazione, se letta con rigore tecnico, non fa che confermare la tesi corretta: il Canone Unico Patrimoniale spetta solo a chi effettua l'uso materiale e diretto della rete tramite i propri apparati. Reseller, Bitstream e Fornitori di Servizi che ricevono il segnale già propagato dall'Operatore di Rete restano esclusi dal prelievo.

Le dimensioni economiche

I numeri del fenomeno in Italia

~500
fornitori di servizi di comunicazione elettronica attivi in Italia
di cui almeno 450 operano in modalità bitstream o servizio attivo
112.500
cause potenziali stimate
ipotizzando accertamenti su una media di 250 Comuni per operatore
>1 mld €
costo complessivo del contenzioso stimato
per difendersi da accertamenti illegittimi in tutta Italia
>500 mln €
proventi potenziali iscritti a bilancio dai Comuni
circa 4.500 € per accertamento su cinque anni, destinati a non materializzarsi
Questi numeri evidenziano non solo il danno per gli operatori, ma anche un rischio concreto di crediti inesigibili nei bilanci comunali, con ricadute sull'intera finanza locale.

La richiesta

Chiarimento ufficiale al MIMIT-MEF

Perdita concorrenza
Solo oligopoli
Perdita indotto AGCOM
Meno contribuzioni
Aggravio insostenibile
7,5M€/anno per ISP
🔨
Contenzioso di massa
7.894 Comuni × N operatori
Si chiede
1

Chiarimento ufficiale sull'inapplicabilità del CUP ai Fornitori di Servizi che utilizzano servizi bitstream (Servizio Attivo), quale esito della conclusione del tavolo tecnico coordinato dal MIMIT-MEF istituito ai sensi dell'art. 13 quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da comunicare a tutti i 7.894 Comuni d'Italia. Solo attraverso tale strumento il chiarimento avrà l'autorevolezza necessaria per essere adottato e ascoltato.

Tale tavolo è stato a suo tempo istituito ma non risulta ad oggi concluso.

2
Uniformazione della prassi applicativa su tutto il territorio nazionale per porre fine al contenzioso di massa e garantire certezza del diritto agli operatori.

AIIP chiede che attraverso tale strumento le Autorità intervengano a tutelare il mercato dagli impatti potenzialmente devastanti delle conclusioni della cit. pronuncia di Cassazione.

Riepilogo

In sintesi

Op. di RETE DEVE pagare il CUP
Ha cavi fisici nel suolo, ha concessione comunale, interviene sul cavo. (FiberCop, Open Fiber)
Fornitore di SERVIZI NON deve pagare il CUP
Segnale virtuale, nessun cavo nel suolo, nessuna concessione. (ISP virtuali, reseller)
1 cavo fisico, N operatori virtuali
Su un cavo fisico transitano connessioni di decine di operatori nessuno di loro occupa il suolo pubblico.
Cass. civ. 11479/2026: conferma il principio
Il principio dell'"uso materiale" affermato dalla Suprema Corte individua chi propaga il segnale con apparati propri (DSLAM, OLT, apparati radio su BTS): non Reseller e Bitstream, che usano segnali altrui.
35 precedenti favorevoli (2023–2026)
30 decisioni (Trib. Rovigo · Asti · Perugia · Vicenza · Lodi · Treviso · Bergamo · Viterbo · Ferrara · Udine · Belluno · Spoleto · La Spezia · Vercelli · App. Venezia · GdP Perugia) + 5 sentenze di primo grado confermate in appello, tutti a favore dei Fornitori di Servizi.
6.000–22.000 posti di lavoro a rischio
Un'applicazione errata del CUP espellerebbe centinaia di ISP virtuali con migliaia di dipendenti dal mercato italiano.
Oltre 1,5 miliardi di euro di risparmio potenziale per gli italiani
Applicare correttamente la norma elimina oltre 1 miliardo di costi di contenzioso e 500 milioni di crediti inesigibili nei bilanci comunali, risorse che altrimenti graverebbero su operatori, utenti e contribuenti.
Chiarimento ufficiale al MIMIT-MEF
Un unico chiarimento ufficiale da comunicare a tutti i 7.894 Comuni d'Italia per uniformare la prassi e fermare il contenzioso.

Ne parlano i media

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