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NORMATIVA & CASSAZIONE

Cosa dice la legge e la Suprema Corte sul CUP

Il quadro normativo

Cosa dice la legge

Il CUP è dovuto da chi occupa il suolo con cavi/condutture, anche in via mediata, ma solo tramite uso MATERIALE delle infrastrutture del titolare della concessione di occupazione.
D.L. 146/2021 — Art. 5, comma 14-quinquies (§ 5.92) — norma di interpretazione autentica
L'"occupazione mediata" richiede un uso MATERIALE del cavo. Chi usa solo un servizio virtuale (bitstream) senza toccare fisicamente l'infrastruttura è escluso dal CUP per legge.
Lavori parlamentari AC 3395, pag. 40-43
Il Parlamento ha confermato: gli operatori "virtuali" e "reseller" che non occupano in alcun modo il suolo pubblico non devono pagare il CUP. La norma li esclude esplicitamente.

Giurisprudenza di legittimità

Cass. civ. 11479/2026: cosa dice la Suprema Corte

Cass. civ., 28 aprile 2026, n. 11479

«Un segnale elettrico è un bene mobile (art. 814 c.c.) che per propagarsi ha sempre bisogno di un elemento materiale [...]. Qualsiasi propagazione d'un segnale elettrico all'interno d'una rete a ciò predisposta costituisce dunque un "uso materiale" della rete».

Il principio dell'uso materiale individua due figure distinte
Chi accende la rete
OPERATORE DI RETE
Propaga il segnale con apparati propri (DSLAM, OLT, apparati radio su BTS)
✓ DEVE pagare il CUP
Chi riceve il servizio
FORNITORE DI SERVIZI
Acquista un servizio attivo (Bitstream, Reseller, VULA*): non immette in proprio segnali sul media della rete
✕ NON paga il CUP
L'"uso materiale" della rete è degli apparati che propagano il segnale, non del servizio che lo riceve

* In alcune casistiche il VULA potrebbe essere coinvolto nel CUP da infrastrutture a monte del VULA stesso. ↓ Il caso VULA

Tre chiavi tecniche per leggere la sentenza

1. Chi propaga davvero il segnale?
Il CUP grava solo su chi ha apparati fisici sul campo (DSLAM, OLT, apparati radio su BTS) e "illumina" fibra, rame o etere. Reseller e Bitstream non immettono in proprio segnali sul media della rete: usano quelli propagati dall'Operatore di Rete.
2. Energia ≠ Internet: parallelismo errato
L'energia è mono-direzionale, fungibile, indistinta. Internet è bidirezionale e trasporta pacchetti con mittente e destinatario definiti. Anche nell'elettrico, i fornitori NON pagano il CUP, solo i distributori. Stesso schema tra Fornitore di Servizi e Operatore di Rete.
3. Il fattore VLAN e il rischio duplicazione
Su un unico cavo fisico viaggiano molti accessi logici (VLAN) di diversi Fornitori di Servizi. Senza questa distinzione il rischio è la decuplicazione del prelievo sullo stesso mezzo fisico, una duplicazione di tassazione espressamente vietata.

Il caso VULA*

VULA fisico
L'operatore acquista servizi virtuali limitati all'accesso locale (VULA) e poi trasporta il traffico in autonomia sulla propria rete (caso oggetto del giudizio deciso dalla Cassazione). CUP dovuto.
CUP dovuto
VULA virtualizzato
Se al VULA si aggiunge un altro servizio wholesale attivo di trasporto che consente la remotizzazione dell'accesso virtuale, si ricade in una situazione funzionalmente equivalente ai servizi di tipo bitstream, nessuna occupazione mediata del suolo pubblico.
NON paga il CUP
La conclusione

La sentenza della Cassazione, se letta con rigore tecnico, non fa che confermare la tesi corretta: il Canone Unico Patrimoniale spetta solo a chi effettua l'uso materiale e diretto della rete tramite i propri apparati. Reseller, Bitstream e Fornitori di Servizi che ricevono il segnale già propagato dall'Operatore di Rete restano esclusi dal prelievo.

Sentenza citata anche da Il Sole 24 Ore.

La richiesta

Chiarimento ufficiale al MIMIT-MEF

Perdita concorrenza
Solo oligopoli
Perdita indotto AGCOM
Meno contribuzioni
Aggravio insostenibile
7,5M€/anno per ISP
🔨
Contenzioso di massa
7.894 Comuni × N operatori
Si chiede
1

Chiarimento ufficiale sull'inapplicabilità del CUP ai Fornitori di Servizi che utilizzano servizi bitstream (Servizio Attivo), quale esito della conclusione del tavolo tecnico coordinato dal MIMIT-MEF istituito ai sensi dell'art. 13 quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da comunicare a tutti i 7.894 Comuni d'Italia. Solo attraverso tale strumento il chiarimento avrà l'autorevolezza necessaria per essere adottato e ascoltato.

"Anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo della disciplina in materia di canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica, è istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, al quale possono partecipare i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni rappresentative. …"

Tale tavolo è stato a suo tempo istituito ma non risulta ad oggi concluso.

2
Uniformazione della prassi applicativa su tutto il territorio nazionale per porre fine al contenzioso di massa e garantire certezza del diritto agli operatori.

AIIP chiede che attraverso tale strumento le Autorità intervengano a tutelare il mercato dagli impatti potenzialmente devastanti delle conclusioni della cit. pronuncia di Cassazione.